La forma: solo telematica
Dal 2016 le dimissioni vanno rese esclusivamente con la procedura telematica ministeriale, direttamente o tramite un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro). Dimissioni rese in altra forma sono inefficaci. È una garanzia nata contro le «dimissioni in bianco» — e ti dà anche un diritto di ripensamento: la revoca entro 7 giorni.
Dimissioni per giusta causa
Quando è il datore a rendere impossibile la prosecuzione del rapporto — retribuzioni non pagate in modo protratto, demansionamento grave, molestie, condotte vessatorie — le dimissioni possono essere rassegnate per giusta causa. La differenza non è di etichetta: danno diritto all'indennità di mancato preavviso e non precludono l'accesso alla NASpI, a differenza delle dimissioni volontarie.
Valuta prima, dimettiti dopo. La giusta causa va poi sostenuta e provata: dimettersi «per giusta causa» senza che i presupposti reggano significa perdere sia il preavviso sia l'indennità di disoccupazione. È la classica decisione da pesare con un legale prima di compierla — non dopo.
Dimissioni sotto pressione
Le dimissioni estorte — rassegnate sotto minaccia, pressione o inganno — sono annullabili. Se sei stato indotto a firmare o a inviare dimissioni che non volevi, la situazione va esaminata subito: i margini di reazione esistono, ma il tempo li erode.
Genitori: la convalida obbligatoria
Per la lavoratrice madre e il lavoratore padre, fino ai tre anni di vita del bambino, le dimissioni e le risoluzioni consensuali devono essere convalidate presso l'Ispettorato del lavoro, a pena di inefficacia. Una tutela rafforzata contro le uscite «indotte» nel momento di maggiore vulnerabilità.