Le regole essenziali
- il termine deve risultare da atto scritto;
- il contratto può essere «acausale» solo entro i 12 mesi;
- oltre — e fino al tetto massimo di durata complessiva — servono le specifiche condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- proroghe e rinnovi incontrano limiti di numero e di forma, e tra un contratto e l'altro vanno rispettati intervalli minimi.
Quando scatta la tutela
Il superamento dei limiti di durata, la successione abusiva di contratti, causali mancanti o generiche, proroghe o rinnovi irregolari: in questi casi il lavoratore può chiedere al giudice la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, oltre a un'indennità risarcitoria compresa, di regola, tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione. Tutele analoghe operano, a determinate condizioni, per gli abusi nella somministrazione di lavoro.
Il termine per agire è di 180 giorni. L'impugnazione del contratto a termine va proposta entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto. Con le catene di rinnovi il calcolo si complica ed è facile perdere per strada i contratti più risalenti: la valutazione va fatta al più tardi alla scadenza dell'ultimo rapporto — meglio prima.
Cosa fare, in pratica
- Conserva tutti i contratti, le proroghe e le comunicazioni di rinnovo.
- Annota i periodi effettivamente lavorati, anche presso agenzie di somministrazione.
- Se il contratto è appena cessato, muoviti subito: i 180 giorni corrono.